L’Amministrazione comunale ha invitato i residenti nelle Vie F.lli Zuccari e Brandani ad un incontro che si terrà lunedì 6/9/2010, per presentare la variante al Piano particolareggiato del “Parco” della Cesanella, nonchè la proposta di delibera consiliare con la quale si accolgono o si respingono le osservazioni presentate e si approva definitivamente la variante stessa.
Per collaborare con l’Amministrazione, in questa operazione informativa per la trasparenza, il presente articolo offre un resoconto a tutti i cittadini interessati, in merito ai passi salienti del documento istruttorio relativo alle controdeduzioni del Comune sulle osservazioni presentate, che è all’esame della competente Commissione consiliare.
Il documento relativo alle controdeduzioni propone l’accoglimento delle osservazioni con le quali si chiede di non aprire su due lati al traffico di auto via F.lli Zuccari e via Brandani; di mantenere nel tracciato attuale la pista ciclabile; di prevedere la realizzazione di parcheggi al lato monte rispetto alla pista ciclabile; di realizzare a monte di tali parcheggi la nuova strada di collegamento delle case da costruire con P.Michelangelo a nord e con Via Pierelli a sud.
La motivazione della proposta di accoglimento è ascritta all’adesione di numerosi residenti alle osservazioni rappresentate nonché al fatto che le scelte contenute nella variante originaria, sul punto, pur essendo ritenute migliorative dell’assetto del territorio, non sono ritenute strategiche ai fini della programmazione.
La controdeduzione sulle osservazioni finalizzate a chiedere la realizzazione di una rotatoria nel Piazzale Michelangelo, in modo da evitare l’abbattimento di piante, propone di respingere tale proposta, perché la diversa previsione della variante, della doppia intersezione che canalizza il traffico dal “Parco” verso P.Michelangelo razionalizzerebbe meglio l’uso dei suoli ed il traffico, rendendo più diretto lo sbocco delle vie Botticelli e Tintoretto ed eliminando le criticità su via Perugino.
In merito ad una richiesta di rendere da subito fruibile il parco, il documento replica che la fruizione del “parco” è subordinata all’attuazione delle trasformazioni urbanistiche (attraverso le quali il Comune acquisisce le aree private) ed al reperimento delle risorse economiche necessarie per l’allestimento del parco. In passato, alcuni comunicati stampa avevano previsto entro il 2009 l’inizio dei lavori relativi alla realizzazione del parco. Probabilmente sono intervenuti contrattempi, o altro, di cui sarebbe interessante sapere.
E’ stata parzialmente accolta un’osservazione presentata da un’associazione di imprese edili, per far avere, al soggetto attuatore dell’intervento edilizio previsto nel parco, un abbattimento di costi (oneri, AUS, indici, …), considerato il momento di crisi che interessa il mercato edilizio. Nella conseguente proposta di riformulare l’art.4 delle norme tecniche di attuazione del piano, viene riconosciuta una “flessibilità”, nel senso che il progetto esecutivo potrà operare modeste variazioni ai tipi edilizi ed alla loro articolazione prevista dal piano, in base a specifiche esigenze programmatiche, fermo restando il modello d’uso del suolo previsto dal piano particolareggiato. La motivazione non si sofferma sulle ragioni giuridiche per cui non si ritiene a questo punto di dover sottoporre alla Provincia, per l’esame ai sensi dell’art.26 l.r. 34/92, la variante sostanziale che si avrà in questo modo, e nella misura in cui, grazie alla flessibilità delle menzionate norme tecniche, si potranno assentire modifiche ai tipi edilizi delle case da costruire, per dare maggiore libertà d’azione, nella progettazione definitiva.
E’ stato proposto l’accoglimento dell’osservazione mirata a creare, d’intesa con il privato proprietario dell’area, un passaggio pedonale fra via Guercino ed il “parco”, in modo da facilitare l’accesso ai residenti nelle vie Perugino, Guercino, P. della Francesca.
Per quanto riguarda l’area vicino a Villa Torlonia, è prevista la conferma della localizzazione della destinazione d’uso per i circhi ed in loro assenza per i parcheggi, per cui le osservazioni che proponevano soluzioni alternative andrebbero respinte, seguendo le tesi sostenute nelle controdeduzioni.
Un’osservazione è stata presentata dal Comune di Senigallia, Servizio urbanistica, e propone una verifica degli elaborati del Piano, per quanto attiene al rispetto degli standards urbanistici relativi ai parcheggi ed alla corrispondenza con il Piano regolatore del 1990, provvedendo ai necessari adeguamenti. Tale osservazione è accolta, e conseguentemente il perimetro della variante assume una nuova configurazione, per raggiungere lo standard di 5 mq di parcheggio per abitante.
Un’osservazione è stata proposta dalla Provincia di Ancona, con atto di Giunta n. 207 del 20/5/2010, al fine di rappresentare l’esigenza di verificare se il piano introduca modifiche sostanziali che possano configurare l’obbligo di sottoporre il piano a valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica, atteso che il piano originario non è stato sottoposto a VIA e a Vas, ed emergono due soluzioni planovolumetriche diverse, nel piano originario e nella variante, soprattutto per quanto riguarda le aree edificabili e la diversa sistemazione della viabilità interna. Osserva inoltre la Provincia che il piano attuativo complessivamente ha una estensione superiore ai
Con le controdeduzioni, il Comune richiama sinteticamente la DGR 1600/2004, limitatamente al punto 1.4, circa la definizione di ampliamento o modifica sostanziale da valutare ai fini della configurabilità dell’obbligo di sottoporre a VIA i progetti, e conclude che la variante non sia assoggettabile alle verifiche paventate dalla Provincia, in quanto le modifiche non sarebbero sostanziali. Il Comune, nella motivazione, non si sofferma su alcuni cambiamenti di localizzazione previsti con la variante e con la proposta della sua definitiva approvazione, per quanto riguarda il verde pubblico ed il verde privato, i parcheggi, i marciapiedi, e la diminuzione del verde pubblico che alla fine risulterà disponibile, per la realizzazione di giardini pubblici. Tali cambiamenti di localizzazione potrebbero rappresentare una delle ipotesi per cui si dovrebbe procedere a VIA e a VAS, in base al punto 1.4.1 della DGR 1600/2004, ma sul punto la motivazione è scarna. Si limita ad escludere l’esistenza di cambiamenti di localizzazione. Occorre considerare che, sempre secondo la DGR 1600/2004, per modifica od incremento si intende anche il cumulo di interventi parziali effettuati in fasi successive sul progetto originario. Se il progetto originario non è stato sottoposto a VIA, la variante va sottoposta a verifica se rientra nella tipologia del progetto di riassetto di aree urbane che interessano superfici superiori a
Nella proposta di delibera manca una dettagliata motivazione sulla decisione di non sottoporre alla Provincia la variante per l’esame di cui all’art.26 l.r. 34/92, atteso che la Corte Costituzionale, con sentenza n.340 del 16/12/2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.58, comma 2, della legge 133/08, nella parte in cui prevedeva che le delibere comunali relative alle “valorizzazioni immobiliari” potessero avere immediata efficacia come varianti ai Piani regolatori, visto il contrasto con l’art.117 della Costituzione, in base al quale la materia del governo del territorio rientra fra le potestà legislative regionali, non statali. Con legge statale quindi non si può derogare alla l.r. 34/92 delle Marche, che prescrive l’invio alle Province delle varianti urbanistiche, per l’esame di merito, sotto il profilo urbanistico, che è un esame diverso da quello operato ai sensi dell'art.30 l.r.34/92 sulla variante, atteso che è stata definita come non sostanziale, in quanto con delibera consiliare n.11/2009, il Comune di Senigallia aveva valorizzato le aree inserite nel perimetro del “parco”, ai sensi della norma cassata dalla Consulta, per cui non ha trasmesso alla Provincia la variante, ma ci si è basati su una norma dichiarata costituzionalmente illegittima. La variante al piano particolareggiato del “parco” ha recepito modifiche alla destinazione d’uso, introdotte con la delibera 11/2009, relativa alla valorizzazione immobiliare, ma siccome l’irreversibile trasformazione edilizia dell’area non è avvenuta, va rammentata l’efficacia ex tunc e retroattiva delle sentenze della Corte Costituzionale.
L’esigenza di riacquisire il parere Provinciale sulle varianti ex art.58 legge 133/08, quando non hanno avuto esecuzione, è stata affermata dalle Regioni:
v. http://www.regione.piemonte.it/autonomie/dwd/09_2010.pdf ; http://venetoius.myblog.it/media/01/00/343344427.pdf .
Pertanto, sul punto, si potrebbe valutare l’opportunità di un approfondimento.
Le considerazioni espresse in questa sede hanno il solo fine di promuovere la partecipazione ed un’analisi approfondita, e vista la delicatezza delle questioni affrontate chiunque pretenda di essere in possesso della verità assoluta rischia di essere poi smentito, per cui sarebbe preferibile limitarsi ad avviare un confronto su questi temi, il chè è oggettivamente più costruttivo delle polemiche giornalistiche.
Chi volesse visionare le tavole e la documentazione che abbiamo ricevuto, può contattarci accedendo al nostro sito internet.
Per le premesse considerazioni, riteniamo che vada seguita ancora nel suo iter, con la massima attenzione, questa importante variante, che ridefinirà il volto del nostro quartiere e del giardino pubblico del quale beneficerà tutta la città.
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