l’illegittimità costituzionale dell’articolo 58, comma 2, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, per contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui disponeva che “la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Ciò in quanto nella materia “governo del territorio”, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, ultimo periodo, Cost., lo Stato ha soltanto il potere di fissare i principi fondamentali, spettando alle Regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio. Conseguentemente, la legge statale non può far venir meno la competenza della Provincia ad esaminare i piani urbanistici e le relative varianti sostanziali, ai sensi della legislazione regionale, che nel caso marchigiano è la l.r. 34/92 - art.26.
Con deliberazione del Consiglio Comunale di Senigallia n.11 del 17/2/2009, era stato dato l'avvio al procedimento di variante probabilmente sostanziale, di cui tratta la Provincia, nel senso che era stato approvato un piano di valorizzazione immobiliare, ai sensi della richiamata normativa, all'interno del "Parco", che fra l'altro ha comportato una variante urbanistica, e non è stato inviato alla Provincia, ex art.26 l.r. 34/92, per il prescritto parere.
La valorizzazione ha interessato un terreno all'interno dell'area destinata a "Parco della Cesanella", dove è stata spalmata in 15.470 mq di area comunale destinata a verde, acquisita ai fini della realizzazione del Parco, una volumetria che secondo il Piano Particolareggiato per il Parco della Cesanella doveva essere localizzata.
Con la successiva variante al piano particolareggiato al piano del Parco della Cesanella, approvata con delibera consiliare n.21 del 3/2/2010, sono state recepite le cennate variazioni di destinazione d'uso, da verde ad abitativo, con la procedura semplificata della doppia approvazione consiliare ex art.30 l.r. 34/92, e senza l'invio alla Provincia per l'esame ex art.26 l.r. 34/92. La variante appare sostanziale in quanto incide sul dimensionamento globale e comporta modificazioni alle destinazioni d'uso delle aree, da verde pubblico a verde privato, alle norme tecniche di attuazione del piano, alla distribuzione dei carichi insediativi ed alla dotazione degli standards di cui al decreto ministeriale 1444/1968.
La pronuncia della Corte Costituzionale ha fatto perdere ex tunc l'efficacia alla disposizione di legge che ha permesso al Comune di addivenire a suo tempo alla variante, senza il parere della Provincia ex art.26, per cui la regolarità dell'operazione immobiliare andrebbe attentamente valutata, non solo per le ragioni addotte dalla Provincia.
Sulla retroattività della sentenza della Consulta possono essere consultati i pareri pubblicati nei siti regionali di seguito indicati:
http://venetoius.myblog.it/media/01/00/343344427.pdf
http://www.regione.piemonte.it/autonomie/dwd/09_2010.pdf
E' difficile avere informazioni su delibere pubblicate, come quelle citate, che interessano un quartiere come il nostro, o altre parti di questo Paese.
Eppure siamo di fronte ad atti pubblici e viviamo nell'era della globalizzazione delle informazioni.
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