giovedì 17 giugno 2010

LA PROVINCIA INTERVIENE SUL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL "PARCO" DELLA CESANELLA !

Con delibera n.207 del 20/05/2010, la Giunta provinciale di Ancona ha formulato le seguenti osservazioni, ai sensi dell'art.30 comma 3, della l.r. 34/92, sul piano attuativo particolareggiato ad iniziativa pubblica "Parco della Cesanella" - adozione variante 2009 ex artt. 4 e 30 l.r. 34/92, che il Comune ha trasmesso alla Provincia:
"al fine di collaborare e partecipare alla definizione progettuale è emersa la necessità di formulare osservazioni in merito ad alcuni aspetti riscontrati dall'analisi della documentazione trasmessa.
Tenuto conto che il presente progetto risulta una variante ad un pre - vigente piano attuativo, si è evidenziata la necessità di esaminare contestualmente il piano particolareggiato approvato con delibera del Consiglio comunale n.70 del 21/09/2000. Dal confronto dei due progetti urbanistici, cioè quello approvato e quello in variante, emergono due soluzioni planivolumetriche diverse, soprattutto per quanto riguarda le aree edificabili e la diversa sistemazione della viabilità interna. Il piano attuativo complessivamente ha una estensione superiore ai 10 ettari, condizione che la colloca tra i casi presenti nell'allegato B2, punto 5 lettera b) della l.r. 7/2004 "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale", quale opera quindi soggetta a V.I.A. Pertanto, considerato che il piano particolareggiato vigente risulta approvato prima dell'entrata in vigore della legge regionale sulla V.I.A. (l.r. 7/04) e che quindi non è stato assoggettato alla Valutazione di Impatto Ambientale, risulta necessario, prima dell'approvazione della presente variante, accertare la natura della stessa, al fine di verificarne la sostanzialità, tramite l'utilizzo, come metro di valutazione, di quanto riportato al paragrafo 1.4 delle "Linee guida generali per l'attuazione della legge regionale sulla V.I.A. (D.G.R. 1600/2004). Nel caso venga accertata la sostanzialità della variante, verrebbe a determinarsi la condizione di sottoposizione dell'intervento alla procedura di V.I.A., con la eventuale diretta conseguenza di sottoposizione del piano alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del paragrafo 1.3.1. lettera a) delle Linee guida regionali, approvate con D.G.R. 1400/2008". Pertanto, la Provincia ha richiesto al Comune di trasmettere alla Provincia ed alla Regione copia della deliberazione di approvazione del piano attuativo ai sensi dell'art.30 comma 5 della l.r. 34/92. Ai cittadini interessati ad esprimere osservazioni alla Provincia ed alla Regione, pare opportuno rammentare anche che la Corte costituzionale, con sentenza n. 340 del 2009, ha dichiarato

l’illegittimità costituzionale dell’articolo 58, comma 2, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, per contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui disponeva che “la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Ciò in quanto nella materia “governo del territorio”, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, ultimo periodo, Cost., lo Stato ha soltanto il potere di fissare i principi fondamentali, spettando alle Regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio. Conseguentemente, la legge statale non può far venir meno la competenza della Provincia ad esaminare i piani urbanistici e le relative varianti sostanziali, ai sensi della legislazione regionale, che nel caso marchigiano è la l.r. 34/92 - art.26.

Con deliberazione del Consiglio Comunale di Senigallia n.11 del 17/2/2009, era stato dato l'avvio al procedimento di variante probabilmente sostanziale, di cui tratta la Provincia, nel senso che era stato approvato un piano di valorizzazione immobiliare, ai sensi della richiamata normativa, all'interno del "Parco", che fra l'altro ha comportato una variante urbanistica, e non è stato inviato alla Provincia, ex art.26 l.r. 34/92, per il prescritto parere.

La valorizzazione ha interessato un terreno all'interno dell'area destinata a "Parco della Cesanella", dove è stata spalmata in 15.470 mq di area comunale destinata a verde, acquisita ai fini della realizzazione del Parco, una volumetria che secondo il Piano Particolareggiato per il Parco della Cesanella doveva essere localizzata.

Con la successiva variante al piano particolareggiato al piano del Parco della Cesanella, approvata con delibera consiliare n.21 del 3/2/2010, sono state recepite le cennate variazioni di destinazione d'uso, da verde ad abitativo, con la procedura semplificata della doppia approvazione consiliare ex art.30 l.r. 34/92, e senza l'invio alla Provincia per l'esame ex art.26 l.r. 34/92. La variante appare sostanziale in quanto incide sul dimensionamento globale e comporta modificazioni alle destinazioni d'uso delle aree, da verde pubblico a verde privato, alle norme tecniche di attuazione del piano, alla distribuzione dei carichi insediativi ed alla dotazione degli standards di cui al decreto ministeriale 1444/1968.

La pronuncia della Corte Costituzionale ha fatto perdere ex tunc l'efficacia alla disposizione di legge che ha permesso al Comune di addivenire a suo tempo alla variante, senza il parere della Provincia ex art.26, per cui la regolarità dell'operazione immobiliare andrebbe attentamente valutata, non solo per le ragioni addotte dalla Provincia.

Sulla retroattività della sentenza della Consulta possono essere consultati i pareri pubblicati nei siti regionali di seguito indicati:

http://venetoius.myblog.it/media/01/00/343344427.pdf

http://www.regione.piemonte.it/autonomie/dwd/09_2010.pdf

E' difficile avere informazioni su delibere pubblicate, come quelle citate, che interessano un quartiere come il nostro, o altre parti di questo Paese.

Eppure siamo di fronte ad atti pubblici e viviamo nell'era della globalizzazione delle informazioni.

Non tutte.

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